Tutte le unità tra 2,50 m e 24,00 m all’interno della Comunità Europea devono essere progettate e commercializzate con il marchio CE, e ciò vale a partire dal 1998.
Si tratta di una piccola targhetta con la scritta “CE” che viene collocata sullo scafo e che indica la portata massima di peso caricabile e il numero di passeggeri consentiti.
Non esiste alcun limite di navigazione della composizione del proprio equipaggio, della propria esperienza e della distanza dai porti in miglia dalla costa: gli unici limiti che il marchio CE pone riguardano l’altezza significativa delle onde e alla forza del vento.
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Categorie di progettazione
Come si vede dalla targhetta CE riportata sopra, le unità sono divise in 4 categorie di progettazione:
A) Senza limiti di condizioni meteomarine
B) Vento <a forza 8, onda di altezza < a4m
C) vento <a forza 6, onda di altezza < a 2 m
D) vento < a forza 4, onda di altezza < a 0,30 – 0,50 m
Quando le condizioni meteo peggiorano, la quantità del peso imbarcabile non cambia, mentre il numero delle persone imbarcabili andrebbe ridotto.
Possono navigare entro e non oltre 1 miglio dalla costa alcune unità di dimensioni ridotte, con o senza marchio CE. Queste unità sono:
- Tavole a vela;
- Natanti a vela con superficie velica < 4 m²;
- I pattini, le jole, i pedalò, i mosconi;
- unità a remi;
- moto d’acqua;
- tender.
Il tender può navigare anche in alto mare ma sempre non oltre 1 miglio dall’unità madre, e in tal caso non deve avere solo le dotazioni di sicurezza individuali.
Per le moto d’acqua e le tavole a vela ricordiamo che è obbligatorio indossare il mezzo di salvataggio individuale, per i conducenti e anche per i passeggeri.
Acque marittime interne
Oltre alle acque dei laghi e dei fiumi, possiamo vedere sulle carte nautiche un’indicazione utile per distinguere le acque marittime interne: si tratta di una linea rossa continua sormontata da dei triangolini.
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Queste linee si trovano sulle carte nautiche in scala 1:250.000 e uniscono le estremità dei golfi, oltre a collegare i punti a terra delle isole verso l’alto mare. Tutto ciò che è compreso tra la costa e le linee di base è acque marittime interne.
Le 12 miglia di acque territoriali – oltre le quali iniziano le acque internazionali – si contano da queste linee di base, oppure direttamente dalla costa.
Per capire quando è possibile navigare in acque internazionali bisogna considerare il tipo di unità. Le imbarcazioni (immatricolate) possono navigare in acque internazionali, i natanti invece entro 12 miglia se sono omologati alla navigazione senza alcun limite. Con patente entro 12 miglia la distanza navigabile deve essere considerata dalla costa più vicina e non dalle linee di base.
Obblighi del comandante
Parliamo ora di ciò che è tenuto a fare il comandante di un’unità da diporto. Un insieme di regole che abbiamo fatto rientrare in questo capitolo sui limiti della navigazione, perché costituiscono dei veri e propri paletti da rispettare per garantire l’incolumità di tutti i passeggeri e una navigazione sicura.
In sostanza, il comandante è la massima autorità a bordo ed è l’unico responsabile delle manovre nei casi di:
- arrivi e partenze
- traffico intenso
- navigazione sottocosta
- scarsa visibilità
- maltempo
- navigazione in acque che presentano delle ristrettezze.
In ogni altro caso il comandante, pur rimanendo il responsabile, può affidare il timone ad altri passeggeri, che possono anche non essere in possesso di patente.
Elementi da controllare prima della partenza
Ogni comandante deve controllare, prima della partenza:
- Le previsioni meteo;
- Le condizioni dell’imbarcazione (comprese le dotazioni obbligatorie);
- Le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio;
- Il numero minimo e massimo dell’equipaggio in base anche alle condizioni meteomarine e alla distanza dei porti sicuri;
- Tutto ciò che è necessario al viaggio: acqua, viveri, carburante e stato della carica delle batterie;
- Lo stato di salute dell’equipaggio e le eventuali scorte di farmaci personali;
- I documenti di bordo, carte nautiche, pubblicazioni aggiornate (prendere visione degli Avvisi ai Naviganti, fascicoli quindicinali pubblicati sul sito www.marina.difesa.it).
Ruolo del comandante
Oltre alla preparazione prima della partenza, il comandante deve:
- Stimare la navigazione;
- In caso di variazione di programma, informare tutti i potenziali interessati;
- Istruire i passeggeri sulle principali norme e manovre di sicurezza. Il comandante di un’imbarcazione ha l’obbligo di prestare soccorso o assistenza alle unità in pericolo, se ciò non comporta gravi rischi per l’unità soccorritrice.
- In caso di falla, incaglio, collisione, oppure di incendio o di uomo a mare e avvistamento di relitti, il comandante deve presentare denuncia di evento straordinario. A questa deve far seguito una relazione dell’accaduto da consegnare al presidente del tribunale.
Tempistiche per la denuncia
La denuncia deve essere presentata entro 72 ore (tre giorni) dall’arrivo in porto per danni all’unità o entro 24 ore dall’arrivo per danni a persone.
Tale denuncia va presentata all’Autorità Marittima se in Italia, al Consolato di bandiera se all’estero.
Sono applicate in caso di inadempienza pesanti sanzioni amministrative, soprattutto in caso di urto tra navi.
Ricordiamo che l’appropriazione indebita di relitti costituisce un reato; il relitto deve essere segnalato all’Autorità Marittima. Solo nel caso in cui non venga rintracciato il proprietario, l’Autorità Marittima indice un’asta. Alla persona che ha ritrovato e denunciato spetta un premio pari a un terzo del valore della somma ricavata dalla vendita all’asta.
Navigazione in prossimità della costa
Quando si naviga vicino alla costa è opportuno prendere sempre visione delle ordinanze dell’Autorità Marittima locale, che potrebbe aver previsto delle norme diverse da quelle generali.
Vediamo un sunto delle norme generali nell’immagine qui sotto:
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Come consultare le ordinanze
- Acque marittime: le ordinanze sono consultabili presso gli uffici marittimi competenti per giurisdizione territoriale e sui siti web;
- Acque interne: organi adibiti dai Comuni o Uffici Provinciali. Le ordinanze indicano anche la disposizione e l’utilizzo dei corridoi di lancio.
Altre indicazioni
- In prossimità di coste che degradano lentamente bisogna mantenersi a non meno di 200 m misurati dalla batimetrica di 1,60 m, limite acque sicure, spesso identificabile dai bagnanti in acqua; a non meno di 100 m in prossimità di coste a picco;
- Solo per motivi di salute è possibile avvicinarsi alla costa con una barca a remi. È obbligatorio mantenersi lontani dai campi di gara e di regata e avvicinarsi alla costa con vettore perpendicolare alla stessa;
- Nel periodo balneare (di solito dal 1° maggio al 30 settembre), bisogna fare attenzione alle zone balneabili: sono zone segnalate da gavitelli rossi distanziati tra loro di circa 50 metri;
- Generalmente la velocità deve essere limitata a 10 nodi entro 1000 m dalla costa che degrada lentamente e 500 m dalla costa a picco;
- I corridoi di lancio, corridoi d’acqua delimitati da boe arancioni o gialle, permettono l’arrivo e la partenza dei natanti a motore direttamente dalla costa. L’ingresso nel corridoio è evidenziato da bandierine bianche posizionate sulle boe esterne.
- Come prevede il galateo della navigazione: in prossimità delle rade è meglio stare in piedi per avere il massimo della visibilità. Lo scafo va in assetto dislocante ed è opportuno procedere lentamente per evitare di creare onde;
- Nei porti si entra e si manovra con velocità di sicurezza (massimo 3 nodi). In ogni caso la velocità deve essere sempre regolata in base a: condizioni meteo, traffico, visibilità;
- È importante non creare disturbo, non costituire pericolo e limitare per quanto possibile le emissioni dei gas di scarico;
- Le Aree Marine Protette vanno rispettate. Anche qui chi governa deve rimanere in piedi per avere il massimo della visibilità soprattutto nel settore oscurato di prua, meglio se in assetto dislocante.
Per le Aree Marine Protette sono previste sanzioni amministrative severe, e in alcuni casi la reclusione fino a 6 mesi, e fino a 12 mesi in caso di recidiva.
Autorità Marittima
Un ultimo aspetto da segnalare in questa sede è l’autorità marittima, fondamentale per fornire indicazioni e avvertimenti a chi naviga.
Competenza dell’autorità marittima
Innanzitutto, specifichiamo che la competenza dell’Autorità Marittima vale solo entro le 12 miglia dalla costa. In questa zona fanno fede le ordinanze e le prescizioni del Capo Compartimento e del Capo Circondariale.
La loro funzione è quella di regolamentare a livello locale la navigazione marittima
Guardia costiera
La Guardia Costiera è un ramo del corpo della Capitaneria di Porto che opera soccorso, ricerca, vigilanza e svolge attività di polizia marittima con preminente importanza nei controlli relativi alla sicurezza della navigazione.
Il numero telefonico della guardia costiera è 1530, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni, per le emergenze in mare.
L’alternativa è ascoltare Radio Guardia Costiera su RTL 102.5, oppure in streaming su:
- www.rtl.guardiacostiera.it
- radio.guardiacostiera.it.