In navigazione tra porti nazionali tutti i documenti possono essere portati a bordo in copia conforme e autenticata. Il principale e fondamentale documento obbligatorio per la navigazione è la Licenza di Navigazione.
Licenza di Navigazione
Le unità immatricolate sono iscritte all’ATCN (Archivio Telematico Centrale delle unità da Diporto) tramite lo STED (Sportello Telematico del Diportista), e questa iscrizione le titola al possesso di una licenza di navigazione. In sostanza, la licenza di navigazione è come il libretto di circolazione dell’automobile. Non scade mai ed è valida fino a quando l’unità da diporto subisce grandi modifiche agli elementi strutturali o di identificazione.
Cosa contiene una licenza di navigazione
Questi sono gli elementi principali della licenza di navigazione:
- Categoria di progettazione: in base al marchio CE, l’unità è abilitata a navigare alle diverse condizioni meteomarine descritte nelle quattro tipologie di marchi CE;
- Sigla e numero di immatricolazione: nell’ATCN (Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto) la sigla di immatricolazione è un codice alfanumerico composto da: 4 lettere + 4 numeri + lettera D;
- Nome: Il nome di fantasia non è obbligatorio, ma deve essere diverso da quello di qualsiasi altra unità registrata presso lo stesso STED;
- Nominativo internazionale: Codice alfanumerico rilasciato per l’utilizzo della stazione fissa della radio VHF, che consente anche l’identificazione dell’unità ovunque si trovi;
- Ufficio iscrizione: Il proprietario può iscrivere l’unità presso un qualsiasi STED, non deve essere necessariamente nella provincia di residenza;
- Tipo propulsione e specifiche del motore: Nel caso si tratti di barca a vela vengono riportati la descrizione del numero degli alberi e i metri quadrati di superficie velica. In caso di motore entrobordo o entrofuoribordo descrive: numero dei motori, marca, tipo di alimentazione, cilindrata e potenza massima di esercizio in cavalli, consumo specifico in litri ora;
Nota: Per i motori amovibili presenti sulle unità immatricolate, motori fuoribordo di riserva o dei tender, e per tutti i motori dei natanti deve essere tenuta a bordo la dichiarazione di potenza, già certificato d’uso motore, che riporta tutti i dati del motore, compreso il consumo specifico litri/ora a potenza massima erogata.
- Numero di passeggeri: Durante la visita iniziale di sicurezza un organismo notificato stabilisce il numero massimo delle persone trasportabili. Per i natanti con marchio CE il numero delle persone trasportabili è riportato sul certificato di omologazione, mentre per i natanti senza marchio CE il numero delle persone trasportabili si stabilisce mediamente calcolando i metri di lunghezza dello scafo meno uno;
- Certificato di sicurezza: Presente esclusivamente sulle unità immatricolate, imbarcazioni e navi, rilasciato tramite l’ufficio di iscrizione da un Organismo Tecnico affidato, è soggetto a scadenza. Il rinnovo del certificato di sicurezza, visita periodica di sicurezza (rilascio dell’apposita attestazione di idoneità da parte di un Organismo Tecnico affidato), può essere effettuato ovunque, l’importante è che ne venga data notizia all’ufficio presso il quale è stata iscritta l’unità. Le unità con marchio CE A e B sono soggette a visita periodica dopo 8 anni dalla data di immatricolazione, mentre le unità con marchio CE C e D dopo 10 anni dalla data di immatricolazione. La cadenza delle visite periodiche successive è di 5 anni per tutte le unità. Sono previste anche le visite occasionali a seguito di danni o mutamenti dello scafo o del motore, oppure se sono cambiate le condizioni di navigabilità o di sicurezza;
- Dati proprietario: Solo grazie alla licenza di navigazione è possibile conoscere la proprietà dell’unità.
- Annotazioni noleggio: Quando l’unità è adibita ad attività di noleggio e locazione deve essere iscritta in specifici registri. Tutti i dati sono riportati in un apposito spazio.
Assicurazione
L’assicurazione sulla Responsabilità Civile è obbligatoria per tutti i motori di qualsiasi tipo e potenza (con certificato d’uso emesso in Italia o all’estero). L’obbligo è previsto anche per i motori di riserva e dei tender, ne sono escluse le unità a remi e a vela senza motore ausiliario.
Atto di autorizzazione alla navigazione temporanea
Abilitazione temporanea alla navigazione in acque territoriali, anche straniere, per prove a mare e partecipazione ad eventi espositivi purché entro i limiti consentiti dalle caratteristiche dell’unità.